Art. 5.
(Apposizione del termine al contratto di lavoro).

      1. Il contratto di lavoro di cui all'articolo 2094, primo comma, del codice civile, come sostituto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è stipulato di regola a tempo indeterminato, salvo nei casi e con i limiti indicati al comma 2 del presente articolo.
      2. Il termine apposto alla durata del contratto di lavoro non può superare i tre anni, comprese eventuali proroghe. È consentito apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:

          a) a fronte di oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo;

          b) quando l'assunzione ha luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

          c) per l'assunzione di dirigenti, amministrativi e tecnici, purché il contratto non abbia durata superiore a cinque anni. I dirigenti assunti ai sensi della presente lettera possono recedere dal contratto a termine decorso un biennio dalla sua stipulazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile;

          d) nelle altre ipotesi di attività temporanee individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi in base alla loro consistenza organizzativa e ai risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

      3. In relazione ai casi di cui al comma 2, i contratti collettivi stabiliscono la percentuale massima dei lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato rispetto al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e le rappresentanze

 

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sindacali unitarie hanno diritto di richiedere in ogni momento la comunicazione di tali dati e di controllarne la veridicità.
      4. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, nel quale devono essere specificati in concreto le cause giustificative, nonché il nesso di causalità intercorrente con l'apposizione del termine, ovvero, nel caso di cui al comma 2, lettera b), il nome del lavoratore sostituito e la causale della sua sostituzione. Copia del contratto scritto è consegnata al lavoratore dal datore di lavoro in data antecedente a quella di inizio dell'attività lavorativa.
      5. In tutti i casi di legittima apposizione del termine è riconosciuto al lavoratore, il quale non sia cessato dal rapporto per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, diritto di precedenza quando il datore di lavoro effettua, entro un anno dalla scadenza del contratto a termine, nuove assunzioni nella qualifica di appartenenza del lavoratore. In caso di nuove assunzioni a termine il contratto di lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato quando nei cinque anni precedenti il lavoratore ha già lavorato per il medesimo datore di lavoro per almeno diciotto mesi, anche non continuativi. L'eventuale violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza non impedisce il perfezionamento del requisito.
      6. Il contratto di lavoro a termine è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato quando l'esecuzione del rapporto continua per oltre cinque giorni lavorativi oltre la scadenza del termine, salva l'ipotesi di proroga espressa, oggettivamente giustificata da ragioni contingenti e imprevedibili, ammesse per una sola volta e per una durata non superiore a quella iniziale e per le medesime mansioni.
      7. L'onere della prova dell'obiettiva esistenza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine e del loro carattere di temporaneità, nonché dei requisiti che giustificano la temporanea proroga del termine stesso, incombe al datore di lavoro. In caso di suo mancato assolvimento
 

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il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dall'inizio.
      8. Il prestatore di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato ha diritto a tutti i trattamenti economico-normativi di cui fruiscono nell'impresa i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché a ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
      9. Ai fini dell'accertamento dell'organico aziendale richiesto per l'applicabilità di norme di legge o di contratto collettivo, i rapporti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato si computano sommando le ore da loro collettivamente lavorate nell'anno precedente e dividendo il loro numero per quello dell'orario annuale previsto dalla disciplina collettiva di settore per un lavoratore a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
      10. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro non è comunque ammessa nei seguenti casi:

          a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

          b) qualora le imprese abbiano proceduto a sospensione o a riduzione dell'orario di lavoro del personale;

          c) qualora le imprese, nei dodici mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato della stessa qualifica.

      11. I rapporti dei lavoratori assunti in violazione dei divieti di cui al comma 10 si considerano a tempo indeterminato, senza pregiudizio del diritto dei lavoratori sospesi o licenziati di ottenere la reintegrazione nel posto e orario di lavoro.
      12. Nel caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8, 10 e 11 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000 per ogni lavoratore cui l'inosservanza si riferisce.

 

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      13. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro a termine alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a condizione che l'assunzione a termine del lavoratore sia avvenuta previa procedura selettiva e di idoneità alle mansioni, la cui effettuazione è obbligatoria a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      14. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato. I contratti individuali legittimamente stipulati ed eseguiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 368 del 2001 continuano ad applicarsi fino allo loro scadenza. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le normative specifiche riguardanti l'apposizione di termini a contratti di somministrazione temporanea e di apprendistato.